ART. 1
E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA GAVIRATE.
L'Associazione in quanto non riconosciuta e' disciplinata dagli art. 36 e
seguenti del Codice Civile.
L'Associazione puo' partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi
analoghi.
L'Associazione ha sede in Gavirate - Via dello Sport, 1.
ART. 2
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA ATLETICA GAVIRATE promuove lo
sviluppo e la diffusione di attivita' sportive connesse alla disciplina dell'atletica
leggera, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante
la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa o di ogni
altro tipo di attività motoria.
L’ ASSICIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA GAVIRATE è
altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva
della disciplina sopra indicata.
L'associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività
e gratuità delle cariche associative .
ART. 3
I colori sociali sono : : ROSSO - BLU
ART. 4
L' Associazione si affilia alla Federazione Italiana di Atletica leggera ,impegnandosi
ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione
aderisce al Coni impegnandosi ad osservarne le norme e le direttive .
ART. 5
Il Patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto
della costituzione o della successiva adesione da beni mobili e immobili che
l' Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché
da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio
e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.
ART. 6
Le entrate sono costituite
da :
a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci ;
c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana di Atletica
Leggera, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere ;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse
nonché di eventuali sottoscrizioni.
e) dalle quoti di tesseramento degli atleti
ART. 7
L' esercizio sociale chiude
il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio che
dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi
dalla
chiusura dell'esercizio.
E' fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell' Associazione. L' eventuale avanzo di gestione sarà impiegato
per la realizzazione delle finalità istituzionali.
ART. 8
Soci dell' Associazione possono
essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità
e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due
soci presentatori, i quali garanti scono dei requisiti del presentato.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare
domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
ART. 9
Le domande di ammissione vengono
esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione
della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione
si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate,
l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Deve altresì, impegnarsi a versare la quota annuale di cui all'art.
6 lettere a) e b) del presente Statuto.
ART. 10
Le categorie dei Soci sono
le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno
vita all' Associazione;
b) Soci ordinari : coloro che aderiscono all' Associazione successivamente
alla fase costitutiva.
Tutti i soci fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale
stabilita dall' Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee Sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
ART. 11
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall' Associazione; hanno inoltre diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
ART. 12
La qualità di socio
si perde :
a) per dimissioni ;
b) per morosità
c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione ;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di
comportamenti contrari alla
legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall' Assemblea
dei soci su proposta del
Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall' Assemblea all'uopo
convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con
il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso
di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'
Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica o meno,
del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.
ART. 13
Organi dell' Associazione
sono :
a) Assemblea generale dei Soci
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo
ART. 14
L' Assemblea generale è
costituita da tutti i soci. L' Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo
ed
è convocata dal Presidente nella sede dell' Associazione a mezzo di
avviso esposto nella bacheca dell’ Associazione almeno quindici giorni
prima della data fissata per l' Assemblea, di raccomandata a mano o per posta
elettronica consegnata od inviata almeno 8 giorni prima della convocazione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo
e l'ora della prima e della seconda convocazione dell' Assemblea nonché
l'ordine del giorno.
.
L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L' Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per :
a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta
dal Presidente ;
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo
c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell' Associazione
;
d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota
mensile o annuale e su eventuali quote straordinarie ;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell' Assemblea
straordinaria
del Consiglio Direttivo o del Presidente .
L' Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e
motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio
Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso
deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L' Assemblea straordinaria delibera :
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale ;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari ;
c) sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli
stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile,
di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile ;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza,
posto all'ordine del giorno ;
e) sullo scioglimento dell' Associazione e sulle modalità di liquidazione.
ART. 15
L' Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L' Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l' Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con i presenti e delibera con volto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto della maggioranza dei presenti.
In ogni caso per la modifica
dell' Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti
inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati
aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell' Associazione si applicano le disposizioni di cui
al successivo articolo 22.
ART. 16
Hanno diritto di intervenire
all' Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale
d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti
di partecipazio ne alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun
associato anche a mezzo delega scritta ad altro associato.
Ogni associato non può rappresentare più di due associati.
ART. 17
L'Assemblea è presieduta
dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente in
assenza di entrambi l' Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell' Assemblea nomina il Segretario e se opportuno, due Scrutatori
.
Il Presidente dell' Assemblea è tenuto a constatare la regolarità
delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni
di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed
eventualmente dagli Scrutatori se nominati.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista
dal precedente articolo 15.
ART. 18
Possono essere eletti alle
cariche dell’Associazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
:
a) essere soci effettivi dell' Associazione e quindi essere in possesso dei
requisiti indicati nell'art.8 del presente Statuto ;
b) non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche
o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della
F.I.D.A.L., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il venir meno nel corso del mandato anche ad uno solo dei requisiti di cui
sopra, comporta l 'immediata decadenza dalla carica.
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è
eletto liberamente dall' Assemblea ordinaria ed è composto soltanto
da associati.
Si compone del Presidente che è Presidente dell' Associazione, del
Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e di altri cinque Consiglieri.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni.
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice
entro trenta giorni l' Assemblea per la sostituzione.
L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è
assolutamente gratuito.
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire
cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito
della stessa disciplina sportiva..
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio
sociale risulti assente in giustificato alle riunioni di Consiglio per tre
volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
ART. 20
Al Consiglio Direttivo compete
la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l' amministrazione
ordinaria dell' Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti
per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività
sportiva e amministrativa dell' Associazione e su quant'altro stabilito dallo
Statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del
Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti
il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ; in sua assenza dal Vice
Presidente ; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente
nominato.
ART. 21
Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell' Associazione nei confronti dei Terzi. Egli potrà rap presentarla
validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti
i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.
Cura altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.
ART. 22
La durata dell' Associazione
è illimitata. L' Associazione potrà essere sciolta solo in seguito
a specifica deliberazione dell' Assemblea generale dei Soci, convocata in
seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata
dai 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.
La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati
ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere
devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'art.
90, comma 18, n.6 della Legge n.289/2002.
ART. 23
Tutte le controversie sociali tra i Soci e tra questi l' Associazione e i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall' Assemblea.
Il loro lodo sarà inappellabile.
ART. 24
Per tutto quanto non specificatamente
previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari
della Federazione Italiana Atletica e le disposizioni in materia dettate dal
Codice Civile.